Manifestazioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Manifestazioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Le manifestazioni su strada sono manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico o non agonistico svolte su aree pubbliche o su strade di uso pubblico. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.

Organizzare un una manifestazione sportiva, è un'ottima opportunità per coniugare divertimento, attività fisica e promozione del territorio.

Manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico

Il carattere agonistico della manifestazione richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati
  • esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.

Queste manifestazioni si distinguono in:

  • gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale
  • gare con veicoli a motore.

Queste manifestazioni rientrano pertanto tra quelle definite dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9 e dal Regolamento regionale 27/03/2006, n. 6, art. 2.

Manifestazioni sportive su strada di carattere non agonistico

Il carattere non agonistico prevede lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Queste manifestazioni non rientrano pertanto tra quelle definite dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9 e dal Regolamento regionale 27/03/2006, n. 6, art. 2.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Occorre rispettare anche le condizioni di sicurezza, controllo, assistenza e vigilanza previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada".

In caso di manifestazioni di carattere agonistico occorre rispettare anche le condizioni di sicurezza, controllo, assistenza e vigilanza previste dal Regolamento regionale 27/07/2006, n. 6.

Approfondimenti

Occupazione di suolo pubblico

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Modifiche alla circolazione stradale

L’occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della strada" quindi, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.

Impatto acustico (per manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico)

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.

Attività di allestimento, montaggio e smontaggio

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a due metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi sei metri nel caso di stativi e otto metri nel caso di torri
  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.
Obblighi in materia di assistenza sanitaria e "safety"

La Deliberazione della Giunta regionale 07/10/2014, n. 10/2453 ha introdotto una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria a cui sono sottoposti gli organizzatori di eventi o manifestazioni programmate. In sintesi:

  • gli organizzatori, utilizzando la Tabella di cui all'allegato A1 della Deliberazione, devono quantificare il livello di rischio relativo all'evento
  • per gli eventi con rischio molto basso o basso dovranno comunicare ad AREU lo svolgimento dell'evento almeno 15 giorni prima del suo inizio. Per quelli con rischio moderato o elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento e dovrà essere trasmesso il piano di soccorso sanitario (da redigere con l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore). Per quelli con rischio molto elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento e il piano di soccorso sanitario dovrà essere preventivamente validato da AREU.

Per ulteriori informazioni e consultare la modulistica prevista consulta il sito di AREU.

Occorre inoltre rispettare i requisiti, in termini di "safety", che il Ministero dell'Interno ha stabilito per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (Circolare ministeriale 28/07/2017, n. 11001/110(10) come aggiornata dalla Circolare ministeriale 18/07/2018, n. 11001/110/(10)Direttiva ministeriale 19/06/2017, n. 11464 e Circolare ministeriale 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1).

Avvisare la Questura

Chi intende organizzare una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'evento, deve darne preavviso al questore almeno tre giorni prima della data di inizio (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 18).

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso Se si intende effettuare qualche cambiamento è necessario presentare una nuova comunicazione al Questore nel rispetto dei tempi di legge.

Il modulo per il preavviso di pubblica manifestazione è disponibile sul sito internet della Polizia di Stato.

Nulla osta dell'ente proprietario della strada (per manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico)

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al nulla osta dell'ente proprietario della strada o area pubblica (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 2 "Nuovo codice della strada" e Legge regionale 05/01/2000, n. 1, art. 150-quater).

Il nulla osta si intende tacitamente acquisito se, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, l'ente proprietario non ha dato il suo diniego (Regolamento regionale 27/03/2006, n. 6, art. 6, com. 4).

Nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico)

Per lo svolgimento delle manifestazioni  relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire la formulazione del programma delle competizioni che verrà reso noto entro il mese di febbraio dell'anno successivo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nulla osta è concesso se le competizioni non creano gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario e previo parere preventivo del CONI, necessario al riconoscimento del carattere sportivo delle competizioni.

Il parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionisti indicati dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 60, purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Stipula della polizza assicurativa (per manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico)

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strade e alle relative attrezzature (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 6).

Collaudo del percorso di gara (per manifestazioni sportive su strada di carattere agonistico)

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, unitamente a rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.

Il collaudo può essere omesso quando non si tratta di gare di velocità ma di gare di regolarità per le quali non è ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico. Il collaudo è invece sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 4).

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Ultimo aggiornamento: 01/03/2024 14:45.22